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Il certificato di malattia

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Certificati, consigli per l'uso

Il povero medico, come S. Sebastiano che si venera a Barcellona PG (Messina) è un povero Cristo pressato dai pazienti che gli chiedono in continuazione certificazioni per ottenere, secondo loro, benefici e lo chiamo, peggio ancora, al telefono cellulare, cosa gravissima perchè le persone dicono spesso cose insensate e pericolose che possono essere intercettate ed il medico si trova in mezzo a queste frecciate!

Per questa ragione il medico è in continuo dissidio interiore fra l'esigenza di essere preciso nei certificati ed il più possibile aderente alle realtà che certifica e dall'altra parte strattonato dal paziente che gli chiede cose assurde, per esempio di ingigantire fatti e patologie. Innanzitutto è sempre buona norma, specie per chi si trova al pronto soccorso, accertare attentamente le generalità di una persona. Pensiamo, per esempio, a fratelli gemelli, a persone che si somigliano e si fanno scambiare con dolo per un'altra persona! Cosa che metterebbe in grave pericolo di indagini un povero Cristo di medico che lavora per quattro soldi di notte in un PTE e si trova a certificare fatti accaduti.

Quando si compila un qualsiasi certificato è importante conoscere la reale identità del richiedente per cui, in caso non si conosca la persona, è sempre buona norma richiedere un documento di identità valido  e controllare attentamente la foto. E poi, è importante avere un registro su cui annotare il nominativo della persona a cui abbiamo certificato qualcosa, specialmente se ci troviamo a certificare in ospedale. Poiché il certificato è un atto con precise implicazioni giuridiche e amministrative è necessario che sia chiaro e leggibile in ogni sua parte. In particolare, la diagnosi quando richiesta deve essere decifrabile, dato che la sua illeggibilità non consente di fatto l'esame medico del certificato. Inoltre qualsiasi correzione presente su di esso va siglata dal medico, che così ribadisce di essere proprio lui l'autore della modifica.

Modalità per la compilazione del certificato di malattia

Il certificato di malattia attestante l'inabilità temporanea al lavoro è considerato un atto pubblico e presuppone che il medico abbia visitato il paziente; il medico che attesta una malattia senza aver visitato il paziente risponde di falso ideologico (art. 479 CP). La prognosi deve essere sempre successiva alla data di rilascio, oppure con scadenza nello stesso giorno: non è possibile certificare un periodo di malattia già trascorso anche se di un giorno. Qualora l'assistito richieda un certificato per una riferita assenza di lavoro nei giorni precedenti a quello in cui si presenta e dopo aver già ripreso la propria attività lavorativa, il medico non può e non deve attestare tale assenza. Accade che il lavoratore sia visitato e riconosciuto incapace al lavoro nello stesso giorno (per lo più nelle ore pomeridiane o serali) in cui ha prestato servizio; in tal caso il certificato deve riportare la data di quello stesso giorno e non del giorno successivo. Non è possibile apporre la data del giorno seguente a quello della visita (reato di falso in certificazione).

Qualora il lavoratore si ripresentasse dal medico prima della scadenza della prognosi già rilasciata e fosse ritenuto ancora incapace al lavoro, il medico compilerà il relativo certificato di continuazione con la data di quello stesso giorno (cioè della visita effettuata). Nel caso in cui un assistito fosse guarito prima della scadenza della prognosi clinica e ritenuto in condizioni di poter riprendere l'attività lavorativa, il medico, su richiesta dell'interessato, rilascerà il certificato scrivendo: "potrà riprendere il lavoro il giorno.... s.c (salvo complicazioni)". Particolare attenzione devono prestare i medici chiamati a certificare la prognosi a seguito di lesioni personali riportate nei sinistri stradali, che , come sappiamo, sono risarciti quali danno biologico, dalle compagnie di assicurazione, col rischio che si contempli il reato di truffa (!) e di falso ideologico in perizia ed in certificazione, peggio se si tratti di medico consulente tecnico d'ufficio che ha prestato giuramento.   Le certificazioni relative ad assenze lavorative connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da altri medici (ad es., prestazioni di PS) non spettano al MMG che non deve né supportarle né trascriverle, in conformità del Codice deontologico Medico. Disposizioni in materia di assenza per malattia e per permesso (Decreto Leggi 25/06/2008 n 112) retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 71

Comma 2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo di tempo superiore a dieci giorni, e in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica". Il concetto di struttura sanitaria pubblica allude sia i presidi ospedalieri che quelli ambulatoriali del servizio sanitario nazionale e, pertanto, ai fini della corretta produzione della certificazione di malattia sono naturalmente valide le certificazioni rilasciabili da tali strutture. Considerando che, secondo quanto prescritto dalle concezioni adottate in conformità dagli accordi obiettivi nazionali. I medici di medicina generale sono tenuti al rilascio della certificazione "per incapacità temporanea al lavoro".
Comma 3. L'amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità sono distinte in base alla contrattazione pubblica o privata cui afferisce il lavoratore.

Malattie e lavoratori statali

I dipendenti statali, della P.A., insegnanti, militari, dipendenti di ASL o Enti locali hanno l'obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, inclusi giorni non lavorativi, week end, festivi e prefestivi, nelle seguenti fasce orarie:
dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
dalle ora 15.00 alle ore 18.00. In questa fascia oraria il lavoratore ha l'obbligo di trovarsi presso l'indirizzo indicato nel certificato di malattia per ricevere la visita fiscale richiesta dall'INPS o dal proprio datore di lavoro. Sono esenti dall'obbligo di reperibilità lavoratori 'la cui  assenza è giustificata:
-da patologie molto grave per cui sono necessarie terapie salvavita;
-da infortuni sul lavoro;
-da malattie per cui viene riconosciuta la causa di servizio;
-dagli stati patologici relativi alla situazione di invalidità riconosciuta;
-gravidanza a rischio.
Lavoratori privatiI lavoratori del settore privato hanno l'obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, compresi i giorni festivi e non lavorativi, nelle seguenti fasce orarie:
- dalle ore 10:00 alle 12:00;
- dalle ore 17:00 alle 19:00.

Anche il lavoratore del settore privato ha l'obbligo di trovarsi presso l'indirizzo indicato nel certificato di malattia per ricevere la visita fiscale richiesta dall'INPS o dal proprio datore di lavoro e le categorie esenti sono le stesse riconosciuti per il lavoratore statale.

Visite fiscali, regole

Il medico incaricato di effettuare la visita fiscale deve controllare lo stato di salute del lavoratore ed esaminare la patologia dichiarata nel certificato di malattia. Il  medico fiscale può:
- prolungare, eventualmente, la prognosi di 48 ore;
- confermare la prognosi;
- modificare la prognosi in base ad evidenti miglioramenti e mancanza di sintomi, invitando il dipendente a rientrare a lavoro;
- richiedere una visita specialistica, a cui il dipendente deve sottoporsi obbligatoriamente, in caso di dubbi relativi alla diagnosi e patologie specifiche
Se il lavoratore non viene trovato presso l'indirizzo comunicato sul certificato di malattia deve recarsi, su richiesta di una comunicazione ufficiale, presso l' ASL, nel giorno e nell'orario comunicato dal medico fiscale, per giustificare l'assenza.
Senza un motivo valido, il lavoratore:
- perde il diritto all'indennità di malattia per i primi 10 giorni di malattia:
- vede ridursi l'indennità di malattia del 50% per il restante periodo di malattia, ad esclusione dei periodi di ricovero ospedaliero o di quelli gli accertati da precedente visita fiscale.
Se entro 15 giorni il lavoratore non giustifica la propria assenza, l'amministrazione ha diritto a procedere alla trattenuta dello stipendio, comunicandolo all'interessato
L'introduzione obbligatoria della certificazione di malattia con modalità di trasmissione on-line (tramite computer o telefono) da parte del MMG e di tutti i medici di strutture pubbliche o private abilitati ha reso sempre meno necessaria quella cartacea, che, comunque, rimane ancora utile per alcune classi di lavorato  (esempio: bancari, dipendenti scolastici, ecc.) che non necessitano per un singolo giorno di malattia del certificato on-line. Di seguito sono riportati gli esempi di tali certificazioni.

Certificato di malattia con diagnosi

Certifico che il sig. CAIO DUILIO da me visitato in data odierna è affetto da patologia x, complicata da y condizione e, pertanto, lo stesso necessita di gg z di riposo e cure domiciliari s. c.
PAESEDIQUAGGIU', Lì XX/XX/XXX   DOTT. TERSILI GUIDO

Certificato senza obbligo di diagnosi

Certifico che il sig. CAIO DUILIO da me visitato in data odierna necessita di gg z di riposo e cure domiciliari s. c. 

timbro e firma

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