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La Gestione del diabete in carcere

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  3. La gestione del paziente in carcere

appunti del dott. Claudio Italiano

L'Associazione Medici Amministrazione Penitenziaria Italiana (AMAPI) e la Società Italiana di Medicina Penitenziaria (SIMPe) hanno prodotto nel 2005 un documento su questo tema.

Dimensioni del problema: carcere e diabete

Il problema della gestione della persona diabetica in carcere è di fondamentale importanza, perché ogni individuo, ai sensi dell'art. 32 della Costituzione Italiana, ha diritto alla assistenza ed alla salute. La gestione del paziente recluso è fondamentale perché  il 4,5% dei detenuti in Italia risulta affetto da diabete mellito, su una popolazione carceraria di circa 60.000 unità (per oltre il 95% di sesso maschile) al 31 dicembre 2005; di questi, il 30% è in terapia con insulina. La percentuale è analoga a quella degli USA, dove su oltre 2 milioni di detenuti si stima che circa 80.000 siano diabetici.

Considerazioni sull'assistenza

La carcerazione è un momento di stress  per la persona affetta da diabete perché la perdita di libertà e l'ambiente ostile, costituiscono motivo di scompenso glicometabolico.

Inoltre, in pazienti in condizioni di restrizione della libertà, seppur con la possibilità di un'ora d'aria al giorno, la possibilità di mantenere una "life style" adeguata" è impossibile, perchè è impossibile svolgere un programma sufficiente di attività fisica, specie dove la Casa Circondariale non è attrezzata.

Inoltre l'alimentazione del carcerato potrebbe non essere quella giusta, nel senso che una persona con diabete a casa può gestire al meglio la sua alimentazione, curando al massimo la qualità e la quantità della sua dieta per il diabete e così ottenendo un adeguato controllo glicemico.

Per quanto riguarda l'alimentazione, è utile sottolineare che le tabelle vittuarie ministeriali non consentono una personalizzazione della dieta. Infatti anche se ogni detenuto diabetico ha un menù che prevede un introito di 1800 kcal giornaliere, il cibo del carcere è a contenuto di grassi elevato e con modesto apporto di verdure e dunque di fibre (cfr dieta e fibre). Stando così le cose, il paziente che già non ha autostima e vive la sua giornata in branda, finisce per ingrassare e scompensare le sue glicemie.

Se il paziente assume anti-diabetici orali del tipo di quelli che danno secrezione insulinica (segretagoghi es. glibenclamide) si può configurare il rischio di crisi ipoglicemiche. Inoltre un'altra difficoltà deriva dal fatto che non è possibile un controllo delle complicanze del diabete, sia delle complicanze microangiopatiche (  La retinopatia diabetica    La nefropatia diabetica  nefropatia diabetica : la cura  La neuropatia diabetica   Dolore alle gambe e diabete, fai il test e scopri se è neuropatia  La neuropatia diabetica, le varie manifestazioni sistemiche  ) e macroangiopatiche (cfr arteriopatia obliterante cronica ostruttiva  ictus cerebrale ) nel paziente detenuto, a meno che non si dispongano delle visite periodiche presso centri attrezzati, cosa che accade anche presso la nostra struttura ospedaliera, dove seguiamo dei detenuti dell'O.P.G. (Ospedale Psichiatrico Giudiziario).

I diritti del carcerato

La persona diabetica carcerata deve essere sottoposta al momento della reclusione ad una valutazione  clinica, allo scopo di garantire  al massimo la sicurezza del paziente, con riferimento all'identificazione immediata di tutti i pazienti a maggior rischio di complicazioni metaboliche acute (ipo- e iperglicemia, chetoacidosi).

La persona carcerata ha diritto a:

- una terapia farmacologica continuata senza interruzione (gestione di uno schema insulinico a 3 o 4 somministrazioni, ipoglicemizzanti
- somministrati con i pasti, evitando i segretagoghi a lunga emivita)
- una dieta personalizzata
- un controllo glicemico attento
- personale di vigilanza e sanitario istruito e attento alle problematiche connesse col diabete

Diabete e adozione di misure alternative alla detenzione

Il nuovo codice di procedura penale ha attribuito una notevole rilevanza allo stato di salute del soggetto sottoposto ad indagini, cosicché l'elemento della condizione di salute da criterio sussidiario è divenuto criterio principale, potendo anche da solo giustificare la concessione del beneficio.

Una condizione di grave malattia, o di infermità fisica, per esempio un tumore, un grave scompenso cardiaco impediscono di fatto l'adozione o il mantenimento della custodia cautelare e l'inizio o la prosecuzione dell'esecuzione della pena, si parla cioè di condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere". 

Il giudizio finale sulla concessione del beneficio è sempre dovere del Magistrato, tuttavia egli in ciò si avvale degli elementi clinici messigli a disposizione dal tecnico, che è in grado di valutare congiuntamente l'aspetto clinico della malattia e la sua rilevanza nei confronti del disposto di legge.

Così si richiede una valutazione medico-legale delle condizioni di salute del detenuto. In questa valutazione devono essere equiparati diversi elementi, quali la patologia presente, la gravità o l'acuirsi di tale malattia. Inoltre occorre considerare se le condizioni psico-fisiche del soggetto malato sono critiche o sono tali da mettere in pericolo la vita stessa del detenuto.

Per un detenuto maschio di 43 anni, in attesa però di giudizio, sempre con una diagnosi di diabete mellito di tipo 2 veniva respinta la richiesta di scarcerazione per motivi di salute, in quanto patologia che può essere "curata" anche in carcere. (Infatti grazie al servizio di farmacia predisposto negli istituti penitenziari è possibile somministrare qualsiasi tipo di farmaco, rispettando, se il caso lo richiede, anche l'orario di somministrazione.).

Viceversa un paziente diabetico con gravi complicanze, per esempio una arteriopatia obliterante periferica, con piede diabetico infetto, potrebbe avere diritto a scarcerazione momentanea per ricevere cure adeguate del caso. è impossibile quindi compilare una casistica sulle patologie fisiche che possono portare all'incompatibilità, proprio perché in questo ambito vige un grande potere discrezionale in capo alle autorità competenti e nonché ai medici tenuti a relazionare sulla situazione clinica del detenuto, in quanto non hanno nessuna "guida ufficiale" da seguire (neppure la Cassazione riesce ad emettere delle decisioni uniformi), ma solo la loro esperienza e il loro buon senso.

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